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Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00012
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=699343

Atto n. 2-00012 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 24 aprile 2013, nella seduta n. 15

SCIBONA , PUPPATO , CRIMI , AIROLA , ANITORI , BATTISTA , BENCINI , BERTOROTTA , BIGNAMI , BLUNDO , BOCCHINO , BOTTICI , BUCCARELLA ,BULGARELLI , CAMPANELLA , CAPPELLETTI , CASALETTO , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , CIOFFI , COTTI , DE PIETRO , DE PIN , DONNO ,ENDRIZZI , FATTORI , FUCKSIA , GAETTI , GAMBARO , GIARRUSSO , GIROTTO , LEZZI , LUCIDI , MARTELLI , MARTON , MASTRANGELI , MOLINARI ,MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , MUSSINI , NUGNES , ORELLANA , PAGLINI , PEPE , PETROCELLI , PUGLIA , ROMANI Maurizio , SANTANGELO ,SERRA , SIMEONI , TAVERNA , VACCIANO

 

- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -


Premesso che:
con delibera del Cipe - Comitato interministeriale per la programmazione economica - n. 86 del 18 novembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2011) veniva approvato il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena (Chiomonte), opera considerata propedeutica alla progettazione del Nuovo Collegamento Internazionale Torino-Lione;
il progetto definitivo è stato redatto avendo come riferimento tecnico il progetto esecutivo del cunicolo esplorativo di Venaus, come si legge nella citata delibera del Cipe, nelle prese d'atto, al punto 1, lettera C), opera, di fatto, abbandonata, e, a quanto risulta agli interpellanti, non sarebbe esistito alcun progetto preliminare del cunicolo esplorativo de La Maddalena a Chiomonte;
il progetto esecutivo preso a riferimento per il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena a Chiomonte aveva ad oggetto un'opera ben diversa per: localizzazione di imbocco (Venaus distante da Chiomonte La Maddalena circa 4 chilometri); altitudine (Venaus imbocco cunicolo 566,85 metri sul livello del mare - Chiomonte La Maddalena 671,50 metri sul livello del mare); bacino orografico e idrografico (Venaus torrente Cenischia, Chiomonte La Maddalena torrente Clarea); lunghezza (metri lineari Venaus 7.068 - Chiomonte La Maddalena 7.601); inclinazione rispetto al tunnel di base diversa (il cunicolo di Venaus era previsto parallelo al tunnel di base, mentre il cunicolo di Chiomonte La Maddalena lo intercetterebbe dopo ben 3.600 metri, vanificando, di fatto, l'utilità di esplorazione geognostica del futuro tunnel di base); come ben rappresentato dalle numerosissime prescrizioni e raccomandazioni imposte dallo stesso Cipe (allegato 1 della citata delibera Cipe) che ha parzialmente recepito quelle espresse nella deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 7 ottobre 2010, n.54;
le predette prescrizioni (128) e raccomandazioni (3), previste unitariamente quale condizione sospensiva dell'efficacia della delibera stessa (si veda il punto 1.3 della citata delibera: "Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto, proposte dal Ministero delle infrastrutture (...), dovevano essere necessariamente recepite nel progetto esecutivo;
la citata delibera del Cipe obbligava il soggetto aggiudicatore, individuato nella società Lyon Turin Ferroviaire LTF, a recepire, prima dell'inizio dei lavori, le citate 131 prescrizioni e raccomandazioni, con obbligo per la medesima società LTF di comunicare tale adempimento (prima dei lavori) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con obbligo per quest'ultimo di darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, come si legge al punto 4.2 della delibera stessa: "Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE";
la redazione del progetto esecutivo doveva intervenire prima dell'inizio dei lavori, come da cronoprogramma indicato nella citata delibera, ove espressamente si legge: "il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento prevede 4 mesi circa per la progettazione esecutiva e 53 mesi circa per la esecuzione dei lavori (…)", distinguendo nettamente la fase di progettazione dalla fase di esecuzione dei lavori che doveva intervenire non prima della fase di progettazione esecutiva,


si chiede di sapere:
se al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti risulti l'ottemperanza, da parte del soggetto aggiudicatore Lyon Turin Ferroviaire, di quanto deliberato dal Cipe al punto 1.3 e al punto 4.2 citati;
se risulti altresì l'avvenuta redazione, da parte del soggetto aggiudicatore e prima dell'inizio dei lavori in Chiomonte, del progetto esecutivo dell'opera "cunicolo esplorativo de La Maddalena" ed il recepimento in esso delle imposte 131 prescrizioni e raccomandazioni, "cui resta subordinata l'approvazione del progetto", e ciò in ottemperanza a quanto deliberato dal Cipe al punto 1.3 e al punto 4.2;
all'esito della verifica, che a parere degli interpellanti sarà negativa, come da comunicazione del commissario straordinario del Governo sulla Torino-Lione, del Presidente dell'Osservatorio tecnico sulla Torino Lione e del Capo della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa (CIG) italo-francese, in ordine alla ottemperanza, da parte del soggetto aggiudicatore, delle disposizioni contenute nella delibera del Cipe citata, quali saranno gli intendimenti del Governo in ordine: agli eventuali mancati controlli sulle disposizioni imposte dal Cipe da parte dei funzionari preposti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della cosiddetta struttura tecnica di missione; all'eventuale sospensione dei lavori intrapresi dall'aggiudicatore presso il Comune di Chiomonte, località La Maddalena, a quanto risulta agli interpellanti in violazione di quanto imposto dal Cipe che subordinava l'efficacia della propria deliberazione alla redazione di un unitario progetto esecutivo.