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Atto Senato

Interrogazione presentata dal Sen. LUIGI MANCONI
Al Ministro della Giusitiza, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Interno

Premesso che

 

da notizie di stampa si è appreso che Roberta Chiroli, già studentessa del corso di laurea in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica dell’università di Venezia Ca’ Foscari, è stata recentemente condannata dal Tribunale di Torino a una pena di 2 mesi per concorso in violenza aggravata e occupazione di terreni;

 

tale condanna deriva da fatti relativi a un episodio avvenuto il 14 giugno 2013 nella località di Salbertrand, in cui alcuni studenti delle scuole superiori, durante il campeggio studentesco a Venaus, hanno fatto ingresso nel cortile della ditta Itinera, bloccando la strada per qualche minuto e impedendo l’accesso ad alcuni mezzi all’interno di quel cortile;

 

Roberta Chiroli si trovava in Valsusa per effettuare ricerche utili alla sua tesi di laurea dal titolo: “Ora e sempre No Tav: identità e pratiche del movimento valsusino contro l’alta velocità”, ed osservava i fatti descritti;

 

le telecamere riprendono la giovane sempre ai margini del gruppo di manifestanti e in compagnia di un’altra studentessa, anche lei mandata a processo ma assolta da tutte le accuse;

 

Le quarantacinque persone presenti alla manifestazione, tra cui 15 minorenni, hanno successivamente fatto ritorno a Venaus in treno e sono state identificate dalla polizia al loro arrivo in stazione; a tutti, tra cui Roberta Chiroli, che viaggiava sullo stesso treno, sono stati contestati in concorso i reati di blocco stradale, imbrattamento, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata, invasione di terreni;

 

la posizione di Roberta Chiroli e dell’altra studentessa sono state distinte, avendo le due deciso di ricorrere al rito abbreviato;

 

di conseguenza l’avvocato Valentina Colletta, difensore delle due studentesse, ha depositato agli atti il frontespizio della tesi di Roberta Chiroli, ma non il testo completo della tesi, in quanto l’autrice non ha dato l’assenso alla pubblicazione del suo lavoro;

 

nel corso delle udienze, nonostante la Chiroli si fosse opposta, il pubblico ministero ha potuto produrre la tesi nella sua versione integrale – peraltro da una prima verifica effettuata dal presidente del corso di laurea in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica dell’Università Ca’ Foscari, è risultato che nessuna richiesta ufficiale di consegnare l’elaborato sia mai giunta da parte del Tribunale di Torino;

 

l’università Ca’ Foscari ha inoltre prodotto una dichiarazione in cui attesta di essere a conoscenza dell’oggetto dell’elaborato della Chiroli e di avere concordato l’argomento della tesi e la sua modalità, che è quella della ricerca antropologica basata sulla tecnica dell’osservazione partecipante, sviluppata da uno dei padri dell’antropologia, Bronislaw Malinowki;

 

premesso inoltre che

 

nella sua requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 9 mesi per entrambe le studentesse e solo Roberta Chiroli è stata condannata alla pena di due mesi per ex art. 110 cp, 633 cp e 610 cp;

 

in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza che dovrebbero essere pubblicate in trenta giorni, pare emergere che alla base dei diversi esiti processuali per le due studentesse ci sia l’utilizzazione, da parte di Roberta Chiroli, del “noi partecipativo” in alcuni passaggi della tesi, interpretati dal pubblico ministero nella sua requisitoria come concorso morale agli eventi contestati.

 

Si chiede di sapere se,

 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti, quali siano le loro considerazioni in merito e se ritengano opportuno prendere provvedimenti per tutelare la piena libertà di ricerca nell’ambito dello studio e della formazione universitaria.

 

per quale ragione sin dall’arrivo a Venaus gli elementi che davano conto dell’attività di ricerca e di studio di Roberta Chiroli in base ai quali la presenza della giovane sul treno era pienamente spiegata non siano state sufficienti a scagionarla immediatamente da ogni accusa;

 

se i ministri in indirizzo ritengano che non vi sia differenza tra la presenza alle manifestazioni di protesta allo scopo di documentare e studiare, e la partecipazione attiva;

 

quali provvedimenti ritengano necessario adottare per tutelare la libertà di ricerca scientifica su fatti di conflittualità sociale ovvero oggetto di procedimenti penali, anche se condotte sul campo.