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Il TAV, i giudici, l’ordine pubblico: quando il tempo è galantuomo

di Livio Pepino da Volere la luna del 10-02-2021

https://volerelaluna.it/tav/2021/02/10/il-tav-i-giudici-lordine-pubblico-quando-il-tempo-e-galantuomo/

 

I processi che hanno a che fare con il TAV sono – lo abbiamo detto più volte – una cartina di tornasole delle torsioni che inquinano da anni il nostro sistema penale. Oggi ne abbiamo una conferma anche documentale.

 

Partiamo dai fatti. È il giugno 2011. Alla Maddalena di Chiomonte il movimento No TAV si organizza per opporsi allo scavo di un tunnel geognostico propedeutico alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Nel luogo in cui devono iniziare i lavori sorge un presidio in cui convergono migliaia di persone. Il 27 giugno il presidio viene sgomberato, con inaudita violenza e con un uso massiccio di lacrimogeni, da reparti di varie polizie in assetto di guerra, che hanno la meglio sulla resistenza dei presidianti. Allo sgombero fa seguito, il 3 luglio, un imponente corteo di protesta all’esito del quale si verificano pesanti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Sette mesi dopo, il 20 gennaio 2012, il gip di Torino emette 41 misure cautelari nei confronti di attivisti imputati di violenza pluriaggravata a pubblico ufficiale e lesioni. Le misure vengono eseguite sei giorni dopo: 25 indagati vengono portati in carcere mentre gli altri 16 sono sottoposti a obbligo o divieto di dimora.

 

Il provvedimento mostra un inedito salto di qualità dell’intervento. Le misure cautelari vengono giustificate tra l’altro, con la singolare considerazione che «i lavori per la costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione proseguiranno almeno altri due anni; pertanto, non avrà fine, a breve termine, il contesto in cui gli episodi violenti sono maturati». La motivazione si concentra, più che sulle condotte individuali, su una ritenuta responsabilità collettiva sino all’affermazione che «è superflua l’individuazione dell’oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo appartenente alle forze dell’ordine rimasto ferito, come lo è l’individuazione del manifestante che l’ha lanciato, atteso che tutti i partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo dove si trovavano». La pericolosità degli imputati viene desunta essenzialmente da rapporti di polizia e, per uno di essi, addirittura dal fatto che «nel 1970 (41 anni prima, ndr) è contiguo ai movimenti della sinistra extraparlamentare “Lotta Continua” e “Potere operaio” e partecipa a una manifestazione non preavvisata» (sic!). Il 13 febbraio il Tribunale del riesame, nel confermare le misure, si esibirà in una aggettivazione truculenta affermando che «connotazioni di devastante e incontenibile violenza collettiva preventivamente e strategicamente pianificata risultano avere fatto da sfondo alle condotte combattive organizzate al deliberato scopo di contrastare la legittima azione di tutela dell’ordine pubblico».

 

Nel generale tripudio dei media torinesi mi trovai – pressoché da solo – a criticare l’iniziativa della magistratura torinese. Non amo citarmi ma, questa volta, è necessario perché si tratta di un pezzo della storia. Scrissi allora (Gli arresti non tornano, il manifesto, 29 gennaio 2012) che quelle misure rappresentavano «una tappa della trasformazione dell’intervento giudiziario da mezzo di accertamento e di perseguimento di responsabilità individuali (per definizione diversificate) a strumento per garantire l’ordine pubblico», denunciando – tra l’altro – che «le misure cautelari non erano obbligatorie e, dunque, la loro emissione è stata una scelta discrezionale. Di più, i reati contestati consentono, in astratto e con il bilanciamento di aggravanti e attenuanti, la sospensione condizionale della pena o l’accesso immediato a misure alternative al carcere. Dunque la regola era procedere con gli indagati in condizioni di libertà». Le conclusioni erano conseguenti: «tanto basta per segnalare che la questione riguarda direttamente il rapporto tra conflitto sociale e giurisdizione e non solo – come si cerca di accreditare – alcune frange isolate ed estremiste».

 

Le reazioni dell’establishment, giudiziario e non, furono rabbiose, fino ad accuse di indulgere a giustificare la violenza e finanche il “terrorismo” (sic!). E non mancarono nel seguito, mentre il Procuratore di Torino agitava in televisione l’ordinanza del riesame ripetendone sostantivi e aggettivi, le parole accorate del presidente della Repubblica Napolitano tese a «rinnovare l’apprezzamento per come magistratura e forze dell’ordine stanno operando in quella tormentata area della Valsusa» e finanche l’intervento della sezione piemontese di Magistratura democratica, preoccupata di attestare che «l’andamento delle indagini, l’ordinanza cautelare del gip e le decisioni del tribunale del riesame dimostrano che non sono fondate le critiche secondo cui la magistratura torinese avrebbe avviato una “operazione” che intende contrastare il movimento No Tav e si sarebbe mossa con sudditanza ad esigenze di ordine pubblico, mentre consentono di affermare che essa ha operato in modo trasparente all’interno di una realtà difficilissima al fine di accertare responsabilità individuali per fatti di reato specifici, così adempiendo al mandato che la Costituzione affida alla giurisdizione».

 

Sono passati da allora nove anni e il procedimento conseguente a quelle misure cautelari si sta avviando a conclusione, dopo l’ultimo dibattimento di appello conseguente alla sentenza 27 aprile 2018 della Corte di cassazione che ha annullato gran parte della precedente decisione disponendo un nuovo giudizio. La lettura del dispositivo della sentenza del 21 gennaio scorso della Corte di appello di Torino è illuminante. Certo, occorre aspettare le motivazioni. Ma, intanto, alcune cose sono chiare già dal dispositivo: che alcuni dei reati contestati semplicemente non esistono (tanto da determinare un’ampia gamma di assoluzioni), che la sostituzione della responsabilità individuale con una inedita responsabilità collettiva a titolo di concorso non può avere cittadinanza nel nostro sistema, che le pene inflitte nei giudizi precedenti sono spropositate (tanto che nessuno degli imputati condannati, ad alcuni dei quali erano stati inflitti in primo grado anche più di quattro anni di carcere, ha avuto condanne superiori a due anni). Ma la cosa più tranchant emerge dall’esame delle posizioni di chi era stato sottoposto, quel 26 gennaio di nove anni fa, alla custodia in carcere. Di quei 25, 4 sono stati stralciati e saranno giudicati separatamente; degli altri 21, 4 sono stati assolti per non aver commesso i fatti contestati, 8 sono stati condannati con sospensione condizionale della pena (e di essi due hanno riportato condanne, rispettivamente a 2 e a 4 mesi per reati bagatellari), 9 sono stati condannati a pene comprese tra 1 e 2 anni di reclusione. Ebbene il nostro sistema processuale prevede che «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza» (art. 273 codice procedura penale) e che «non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena» (art. 275, comma 2 bis, stesso codice). Quel divieto è stato esteso, dopo i fatti in esame, ai casi in cui «il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni»: previsione non esplicita all’epoca ma logicamente traibile in sede interpretativa posto che, già allora, l’art. 656, comma 5 del codice processuale disponeva che «se la pena detentiva […] non è superiore a tre anni […] il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione» al fine di consentire al tribunale di sorveglianza di pronunciarsi sulla applicabilità di misure alternative al carcere. L’improprietà della custodia cautelare in carcere applicata nel caso è, dunque, documentale: per la maggioranza dei destinatari, almeno stando a un’interpretazione rigorosa della norma, non era consentita; per gli altri era, quantomeno, sconsigliata. Certo, all’atto dell’applicazione delle misure, il giudizio era legato alla previsione del giudice, ma, in base all’esperienza giudiziaria, si trattava di una previsione assai facile (come, fin da allora, mi era stato agevole segnalare). Oggi è ancor più chiaro: quei provvedimenti cautelari furono di fatto – poco importa se consapevolmente o meno – misure di ordine pubblico, per levare di torno i No TAV (ritenuti) più “facinorosi” e per educare gli altri… Era quello che in molti, nella politica e sui media, chiedevano, ma non è quello che prevede il nostro sistema processuale.

 

A volte il tempo è galantuomo! Anche se il suo responso è venuto dopo pesantissime sofferenze individuali, delegittimazione del movimento No TAV e delle sue istanze, dibattimenti celebrati in aule bunker presidiate da forze di polizia come fossero campi di battaglia. Così va il mondo in quella propaggine dell’impero chiamata Torino.